Al via
la tanto attesa certificazione energetico–ambientale regionale
La Regione FVG con l’approvazione della legge
regionale 18 agosto 2005 n. 23 “Disposizioni in materia di edilizia sostenibile” prevedette l’istituzione di un Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale degli
edifici che
sostituisca, nella nostra Regione la Certificazione energetica degli Edifici prevista a livello Nazionale.
Il “Protocollo regionale
VEA per la valutazione della
qualità energetica
e ambientale degli edifici” è stato approvato il 24
settembre
2009, tale protocollo prevedeva una serie di schede
di classificazione, per la maggior
parte legate alla
sostenibilità ambientale dell’edificio sia dal punto di vista della costruzione che dell’inserimento sul territorio. Tale protocollo avrebbe dovuto, nelle intenzioni
del Legislatore, entrare in vigore 1 giugno 2010 per
cui nel 01.10.2009 veniva approvato il regolamento con il quale venivano disciplinate le procedure per la certificazione VEA.
Successivamente l’entrata in vigore di detto
protocollo con
conseguente sostituzione della certificazione energetica degli edifici di cui al DLgs 192/2005 con la certificazione VEA
veniva spostata al 31
ottobre 2011.
Il
ricorso al
TAR dagli
Ordini e
Collegi professionali per l’annullamento del provvedimento
relativo al sistema di accreditamento
di
soggetti abilitati alla certificazione VEA, ha
fatto si che la Giunta
regionale abrogasse, gli articoli eccepiti, dal
Regolamento.
L’istanza degli
Ordini
e Collegi
professionali ha fatto si che il Protocollo VEA venisse sottoposto ad una verifica
tecnica con chi dallo stesso veniva coinvolto:
professionisti, costruttori e la società ARES, cui è demandata la funzione di centro di competenza nella materia.
Da questi confronti l’Assessorato competente ha ritenuto opportuno “procedere ad una rivisitazione della
disciplina regionale
in materia
di
certificazione
energetica e ambientale, nei
limiti consentiti dalla direttiva
comunitaria 2002/91/CE e dalle norme di recepimento interne, contenute nel decreto legislativo 192/2005 e s. m. i., rendendo facoltativa l’applicazione del
protocollo in materia ambientale ed
integrando, nei limiti consentiti dal legislatore nazionale, il protocollo in materia energetica”.
Tramite l’ARES,
sono
state pertanto
aggiornate le
schede
del
protocollo
regionale VEA in modo da renderlo coerente con un sistema di livello nazionale (ITACA 2011).
Attualmente vista
la scadenza dei termini previsti per l’entrata in vigore della
VEA, in attesa di una modifica della legge 23/2005 la
Giunta ha ritenuto opportuno, per non creare situazioni gravose nel periodo tra la vigenza della
legge e quello delle sue
modifiche, adottare la sola parte delle nuove schede del
protocollo VEA-ITACA di
valenza esclusivamente energetica e limitatamente alle
tipologie di intervento “nuova costruzione” e “ristrutturazione edilizia” a destinazione d’uso uffici e residenziale.
Venendo ad oggi, si porta a conoscenza che e' stata pubblicata sul
sito della Regione la delibera n. 2055 relativa all'approvazione del nuovo
Protocollo VEA e all'entrata in vigore della certificazione Vea.
Questa è la gradualità dell'entrata in
vigore della certificazione VEA:
1) applicazione, per gli interventi di
cui all’articolo 1 bis lettere a), b) e c) della legge regionale 23/2005 e
limitatamente alle destinazioni d’uso direzionale e residenziale , alle nuove
domande di rilascio del titolo abilitativo edilizio presentate a partire dal 31
ottobre 2011;
Articolo 1 bis lettere a), b) e c) della legge regionale 23/2005:
Articolo 1 bis lettere a), b) e c) della legge regionale 23/2005:
a) nuova costruzione, nel caso in cui
la superficie netta totale sia superiore a 50 metri quadrati;
b) ampliamento, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati;
c) ristrutturazione edilizia;
b) ampliamento, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati;
c) ristrutturazione edilizia;
2) dal 1 gennaio 2012 la certificazione
VEA e' obbligatoria per i seguenti casi:
a) trasferimento a titolo oneroso; in tali casi, la certificazione VEA di sostenibilita' energetico
ambientale degli edifici prevista dall'articolo 6 bis della legge e' presentata
dal soggetto alienante, in originale o in copia conforme all'originale, in sede
di stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile;
b) contratto di locazione, di locazione
finanziaria, di affitto di azienda o rinnovo di tali contratti; in tali casi, la certificazione VEA e' consegnata dai rispettivi danti
causa, in copia conforme all'originale, al locatario o all'affittuario, al
momento della sottoscrizione del contratto;
c) contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente e' un soggetto pubblico; in tali casi, la certificazione VEA e' redatta dal contraente o dall'aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale o entro i primi sei mesi dal rinnovo ed e' esposta al pubblico nell'atrio di ingresso dell'edificio interessato.
c) contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente e' un soggetto pubblico; in tali casi, la certificazione VEA e' redatta dal contraente o dall'aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale o entro i primi sei mesi dal rinnovo ed e' esposta al pubblico nell'atrio di ingresso dell'edificio interessato.
3) estendendola a tutte le tipologie di
intervento sia a valenza energetica che ambientale dal mese di aprile 2012.
Per le altre destinazioni d'uso e le altre tipologie di intervento
rimangono in vigore le disposizioni della normativa nazionale.
A breve sembra che verranno pubblicati sul sito della Regione il
foglio di calcolo, il manuale e la relazione tipo.
L’argomento merita certamente alcune considerazioni personali e
soggettive, viste le turbolenze e le vicissitudini non troppo serene che ha
vissuto questo protocollo, che sarebbe dovuto diventare un esempio a livello
nazionale, ma così purtroppo non è.
Prima di tutto ci si
augura che venga fatta chiarezza su chi ha precedentemente fatto i corsi di
abilitazione Vea, in una fase in cui i corsi erano obbligatori dato che il
regolamento è stato abrogato visto che allo stato attuale della legislazione, in attesa dell’attuazione del DPR previsto
dall’art. 4 comma C) del DLgs 192/05 (requisiti
dei
certificatori), sono abilitati
alla certificazione i tecnici individuati dal D.L. 115/08 al Titolo III commi
2 e 3.
Purtroppo i continui rinvii non hanno
fatto altro che generare confusione e poca chiarezza tra i cittadini
interessati dal protocollo e tra i professionisti stessi, costretti ad
aggiornarsi continuamente alle modifiche legislative.
Si spera che finalmente questa diventi si una nuova opportunità di
lavoro per i professionisti ma nel contempo non succeda, come troppo spesso
accade ultimamente, che si corra al ribasso per le prestazioni professionali
citate, in questo delicato momento di difficoltà economica per il nostro caro
settore.
Geom. Chiaruttini Iacopo San Vito al Tagliamento

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