lunedì 9 gennaio 2012

Vea: un protocollo ancora incompiuto


Al via la tanto attesa certificazione energetico–ambientale regionale


La Regione FVG con l’approvazione della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23 Disposizioni in materia di edilizia sostenibile” prevedette l’istituzione di un Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici che sostituisca, nella nostra Regione la Certificazione energetica degli Edifici prevista a livello Nazionale.

Il Protocollo regionale VEA per la valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici è stato approvato il 24 settembre 2009, tale protocollo prevedeva una serie di schede di classificazione, per la maggior parte legate alla sostenibilità ambientale dell’edificio sia dal punto di vista della costruzione che dell’inserimento sul territorio. Tale protocollo avrebbe dovuto, nelle intenzioni del Legislatore, entrare in vigore 1 giugno 2010 per cui nel 01.10.2009 veniva approvato il regolamento con il quale venivano disciplinate le procedure per la certificazione VEA.

Successivamente l’entrata in vigore di detto protocollo con conseguente sostituzione della certificazione energetica degli edifici di cui al DLgs 192/2005 con la certificazione VEA veniva spostata al 31 ottobre 2011.

Il  ricorso   al   TAR   dagli   Ordini   e   Collegi   professionali   per l’annullamento  del  provvedimento  relativo  al  sistema  di  accreditamento  di soggetti abilitati alla certificazione VEA, ha fatto si che la Giunta regionale abrogasse, gli articoli eccepiti, dal Regolamento.

L’istanza degli Ordini e Collegi professionali ha fatto si che il Protocollo VEA venisse sottoposto ad una verifica tecnica con chi dallo stesso veniva coinvolto: professionisti, costruttori e la società ARES, cui è demandata la funzione di centro di competenza nella materia.

Da questi confronti l’Assessorato competente ha ritenuto opportuno procedere ad  una  rivisitazione  della  disciplina  regionale  in  materia  di  certificazione energetica e   ambientale,   nei   limiti   consentiti   dalla   direttiva   comunitaria 2002/91/CE e dalle norme di recepimento interne, contenute nel decreto legislativo 192/2005 e s. m. i., rendendo facoltativa lapplicazione del protocollo in materia ambientale ed integrando, nei limiti consentiti dal legislatore nazionale, il protocollo in materia energetica.

Tramite l’ARES,  sono  state  pertanto  aggiornate  le  schede  del  protocollo regionale VEA in modo da renderlo coerente con un sistema di livello nazionale (ITACA 2011).

Attualmente vista la scadenza dei termini previsti per l’entrata in vigore della VEA, in attesa di una modifica della legge 23/2005 la Giunta ha ritenuto opportuno, per non creare situazioni gravose nel periodo tra la vigenza della legge e quello delle sue modifiche, adottare la sola parte delle nuove schede del protocollo VEA-ITACA di valenza esclusivamente energetica e limitatamente alle tipologie di intervento nuova costruzione” e “ristrutturazione edilizia” a destinazione duso uffici e residenziale.

Venendo ad oggi, si porta a conoscenza che e' stata pubblicata sul sito della Regione la delibera n. 2055 relativa all'approvazione del nuovo Protocollo VEA e all'entrata in vigore della certificazione Vea.

Questa è la gradualità dell'entrata in vigore della certificazione VEA:

1) applicazione, per gli interventi di cui all’articolo 1 bis lettere a), b) e c) della legge regionale 23/2005 e limitatamente alle destinazioni d’uso direzionale e residenziale , alle nuove domande di rilascio del titolo abilitativo edilizio presentate a partire dal 31 ottobre 2011;
Articolo 1 bis lettere a), b) e c) della legge regionale 23/2005:

a) nuova costruzione, nel caso in cui la superficie netta totale sia superiore a 50 metri quadrati;
b) ampliamento, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati;
c) ristrutturazione edilizia;

2) dal 1 gennaio 2012 la certificazione VEA e' obbligatoria per i seguenti casi:

a) trasferimento a titolo oneroso; in tali casi, la certificazione VEA di sostenibilita' energetico ambientale degli edifici prevista dall'articolo 6 bis della legge e' presentata dal soggetto alienante, in originale o in copia conforme all'originale, in sede di stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile;

b) contratto di locazione, di locazione finanziaria, di affitto di azienda o rinnovo di tali contratti; in tali casi, la certificazione VEA e' consegnata dai rispettivi danti causa, in copia conforme all'originale, al locatario o all'affittuario, al momento della sottoscrizione del contratto;
c) contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente e' un soggetto pubblico; in tali casi, la certificazione VEA e' redatta dal contraente o dall'aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale o entro i primi sei mesi dal rinnovo ed e' esposta al pubblico nell'atrio di ingresso dell'edificio interessato.

3) estendendola a tutte le tipologie di intervento sia a valenza energetica che ambientale dal mese di aprile 2012.

Per le altre destinazioni d'uso e le altre tipologie di intervento rimangono in vigore le disposizioni della normativa nazionale.

A breve sembra che verranno pubblicati sul sito della Regione il foglio di calcolo, il manuale e la relazione tipo.

L’argomento merita certamente alcune considerazioni personali e soggettive, viste le turbolenze e le vicissitudini non troppo serene che ha vissuto questo protocollo, che sarebbe dovuto diventare un esempio a livello nazionale, ma così purtroppo non è.

Prima di tutto ci si augura che venga fatta chiarezza su chi ha precedentemente fatto i corsi di abilitazione Vea, in una fase in cui i corsi erano obbligatori dato che il regolamento è stato abrogato visto che allo stato attuale della legislazione, in attesa dell’attuazione del DPR previsto dall’art. 4 comma C) del DLgs 192/05 (requisiti dei certificatori), sono abilitati alla certificazione i tecnici individuati dal D.L. 115/08 al Titolo III commi 2 e 3.

Purtroppo i continui rinvii non hanno fatto altro che generare confusione e poca chiarezza tra i cittadini interessati dal protocollo e tra i professionisti stessi, costretti ad aggiornarsi continuamente alle modifiche legislative.

Si spera che finalmente questa diventi si una nuova opportunità di lavoro per i professionisti ma nel contempo non succeda, come troppo spesso accade ultimamente, che si corra al ribasso per le prestazioni professionali citate, in questo delicato momento di difficoltà economica per il nostro caro settore.

Dimensione Geometra - Rivista ufficiale Geometri Fvg

Geom. Chiaruttini Iacopo                                       San Vito al Tagliamento

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